NUOVI VOUCHER IN CONDOMINIO
Buone notizie per gli amministratori che erano insorti dopo l’abolizione dei buoni lavoro. Anche i condomìni, seppure con alcune limitazioni, possono accedere, previa registrazione sulla piattaforma Inps, al Contratto di prestazione occasionale (PrestO) previsto dalla legge 96/2017.
La nuova tipologia di contratto è riservata ai condomìni che hanno alle proprie dipendenze non più di 5 lavoratori assunti a tempo indeterminato. Prestatore e utilizzatore, inoltre, devono attenersi ad alcuni limiti economici. In particolare, ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può incassare più di 5.000 euro netti all’anno (esclusi contributi, premi e commissioni); ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può erogare più di 5.000 euro netti all’anno incassati dai prestatori (esclusi contributi, premi e commissioni); ogni prestatore non può incassare più di 2.500 euro netti all’anno erogati dallo stesso utilizzatore (esclusi contributi, premi e commissioni).
In sostanza, i nuovi contratti serviranno per tutta una serie di piccole mansioni saltuarie, come la potatura dei rami nel giardino condominiale o la pulizia della piscina comune. È inoltre precisato che i mezzi per svolgere tali mansioni devono essere di proprietà del prestatore. Da parte sua l’utilizzatore, non deve aver avuto, da meno di 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso lavoratore.
La retribuzione minima oraria è di 9 euro netti, a cui si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore: contribuzione ivs alla gestione separata Inps, nella misura del 33% e premio assicurativo Inail, nella misura del 3,5%. Inoltre, in relazione al compenso minimo orario di 9 euro netti, la misura dei predetti oneri è pari a 2,97 euro (Inps ivs – invalidità, vecchiaia, superstiti) e 0,32 euro (Inail).
E ancora, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, vale a dire 36 euro, e ciò vale anche se la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, ma non potrà mai essere inferiore alla paga oraria di 9 euro. Infine – chiarisce la norma – i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.