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LATRATI DEL CANE: quando il proprietario ne diventa responsabile

Il cane è ritenuto, nell’immaginario collettivo, il migliore amico dell’uomo. Tuttavia, siamo invogliati a cambiare idea, quando i loro latrati arrecano disturbo alla nostra quiete, sia durante il giorno, ma soprattutto durante le ore notturne. E quindi, che tipo di tutela consente la legge?
L’art 844 del codice civile, si limita a vietare i rumori che superano la normale tollerabilità. Tale concetto, tuttavia, se facilmente comprensibile sul piano astratto, si rivela di difficile determinazione sul piano concreto.
Il limite della tollerabilità delle immissioni, infatti, non ha volutamente un carattere assoluto, affinché possa essere individuato con riguardo al caso concreto, alle diverse caratteristiche del luogo.
Va da se che, in una tranquilla zona di campagna, per esempio, dove il rumore di fondo è generalmente basso, risulterà più facile percepire un lieve rumore rispetto, invece, ad un affollato centro urbano, dove il fracasso delle auto e dei clacson rendono impraticabile anche una conversazione tete-à-tete.
La valutazione circa la tollerabilità/accettabilità del rumore è rimessa alla determinazione da parte del giudice competente, il quale si avvarrà, a tal fine, del cosiddetto criterio comparativo: il limite della normale tollerabilità è superato allorché, alla stregua della sensibilità di un ipotetico “uomo medio”, la differenza tra il rumore complessivamente misurato e il rumore di fondo eccede i 3 decibel.
Tale valore è abitualmente considerato il limite massimo accettabile di incremento del rumore, per accertare il quale, il giudice farà ricorso ad una consulenza tecnica d’ufficio.
Premesso che l’esistenza delle immissioni illegittime risulterà accertata, si prospettano due possibilità:
• quando i latrati recano fastidio agli occupanti di un solo appartamento, questi potranno agire con un azione di carattere civile, affinché il giudice ordini al responsabile di adottare le misure necessarie ad impedire il perpetrarsi dei rumori molesti, condannandolo contemporaneamente al risarcimento degli eventuali danni patiti (responsabilità civile);
• quando il rumore dei cani, al contrario, è tali da recare disturbo, ad esempio, a tutto un quartiere, e quindi non solo ad uno o più specifici soggetti, ma a un numero indefinito di persone, in tal caso scatta il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art.659 c.p. (responsabilità penale).
Da ultimo, la Cassazione, con sentenza n. 12291/2014, ha stabilito che il superamento dei rumori oltre il limite della normale tollerabilità, costituisce una giusta causa per il recesso dalla locazione. Pertanto, l’inquilino costretto a subire il latrato incessante del cane del vicino, anche se questi non ha colpa, può disdire, prima della normale scadenza, il contratto di affitto.
Occorre, infine, tenere opportunamente presente che non si può imporre ad un cane quando poter abbaiare e che, in nome dei principi del vivere civile, sporadici episodi di disturbo da parte dell’animale dovrebbero essere alquanto #tollerati dai vicini, sempre ché ciò non coinvolga irrimediabilmente la serenità della propria quotidianità.

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