Campania: indirizzi regionali per la costituzione delle Comunità energetiche
Sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 250 del 29 Dicembre 2020 è stata pubblicata la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, recante le “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2021”.
L’articolo 20 della nuova Legge della Campania introduce degli indirizzi regionali per la costituzione delle Comunità energetiche.
Di seguito il testo dell’articolo:
- La Regione Campania in attuazione del comma 9, dell’articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), e del decreto attuativo 16 settembre 2020 del Ministero dello sviluppo economico che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, promuove l’istituzione di Comunità energetiche quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di favorire l’autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.
- L’obiettivo primario della Comunità energetica è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della Comunità, nonché, eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di aumentare l’efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.
- Alle Comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.
- I membri della Comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale.
- I Comuni che intendono procedere alla costituzione di una Comunità energetica adottano uno specifico protocollo d’intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la Commissione consiliare competente in materia.
- Le Comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.
- La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia, predispone le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle Comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle Comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro.
- Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021 si provvede a valere sulla Missione 17, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.